MiFID
Equita Capital SGR SPA (la “SGR” o la “Società”) si è dotata di un’apposita politica che prevede specifiche misure organizzative volte a individuare, prevenire e gestire i conflitti di interesse (presenti e ragionevolmente rilevabili) nell’ambito dello svolgimento delle attività prestate.
In conformità delle disposizioni previste dalla Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II), la SGR:
- ha individuato le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti;
- ha definito efficaci procedure da seguire e misure da adottare per gestire tali conflitti;
- ha stabilito un idoneo sistema di registrazione dei conflitti di interessi che rischiano di ledere gravemente gli interessi dei clienti.
Si riepilogano di seguito, per ciascuno dei punti sopra indicati, le principali attività ed interventi posti in essere.
Identificazione dei conflitti
Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse potenzialmente idonei ad incidere negativamente sugli interessi dei propri clienti o degli OICR gestiti, la Società considera, quale criterio minimo di analisi, se a seguito della prestazione dei propri servizi un Soggetto Rilevante (o eventuali gestori deleganti o un soggetto avente con questi un legame di controllo, diretto o indiretto) si trovi in una delle seguenti situazioni:
- possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente o a spese dell’OICR e dei suoi investitori;
- abbia un interesse distinto da quello del cliente nel risultato del servizio prestato al cliente stesso o dell’attività eseguita a favore dell’OICR e dei suoi investitori;
- abbia un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti o altro OICR diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- svolga la medesima attività del cliente;
- riceva o possa ricevere da un soggetto diverso dal cliente o dall’OICR, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.
Principi generali
Principi etici e deontologici
La SGR ha adottato un Codice Interno di Comportamento che costituisce l’insieme dei principi la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento e l’immagine della Società. A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni alla Società, sia esterni (ad esempio, con clienti, controparti, fornitori, istituzioni pubbliche, dipendenti, etc.). Il Codice Interno di Comportamento contiene obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che sono vincolanti per tutti i Soggetti Rilevanti della Società. In tale ambito rilevano, in particolare:
Regole di separatezza ed indipendenza funzionale e gerarchica
La struttura organizzativa adottata dalla Società prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l’opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili con la prevenzione dei conflitti d’interesse.
A tale fine, si è disposto che le funzioni titolari di una fase di un processo, o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti, siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinte e separate.
È altresì garantita la separatezza logica grazie alla strutturazione, operata dalla funzione IT di Equita SIM S.p.A.- in qualità di outsourcer - di presidi atti a garantire l’accesso separato degli addetti alle informazioni di cui entrano in possesso nello svolgimento del proprio lavoro.
Regole di condotta per la prestazione dei servizi
La Società ha adottato:
- un proprio sistema di procedure interne volte a definire le regole di condotta nella prestazione dei servizi erogati alla clientela, al fine di indirizzare l’azione delle proprie strutture operative verso i principi di indipendenza, trasparenza e correttezza delle operazioni da ciascuna realizzate;
- misure per la gestione delle informazioni confidenziali e privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti;
- una procedura di gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai clienti sia svolta da personale estraneo alle aree di business, assicurando in tal modo un giudizio indipendente;
- misure finalizzate a impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio coinvolge interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale i servizi sono prestati;
- una politica di remunerazione atta ad eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei Soggetti Rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse.
I fondi di investimento alternativi (FIA) riservati istituiti in forma chiusa sono caratterizzati, oltre che dal poter essere sottoscritti ovvero acquistati esclusivamente da Investitori Professionali, da un obiettivo di investimento di medio – lungo periodo e dalla circostanza per cui le sottoscrizioni ed i rimborsi possono essere effettuati dai partecipanti solo a scadenze predeterminate, sulla base di quanto disposto dal relativo regolamento di gestione.
Essendo FIA riservati, non trovano applicazione i limiti agli investimenti previsti dalle disposizioni prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, stabilite dalla Banca d’Italia, genericamente applicabili ai fondi comuni di investimento mobiliari di tipo chiuso non riservati.
Si rinvia alla lettura dei relativi regolamenti di gestione per maggiori informazioni sulla politica di investimento dei singoli prodotti, sui limiti agli investimenti adottati e il profilo di rischio nonché al Documento d’Offerta del singolo FIA, redatto ai sensi dell’art. 28 del Regolamento CONSOB in materia di Emittenti n. 11971/1999, per un dettaglio dei rischi specifici propri di ciascun prodotto.
I rischi generici connessi all’investimento in FIA chiusi riservati di private debt
Il rischio generico relativo all’investimento in quote di FIA di private debt istituiti in forma chiusa consiste principalmente nel possibile decremento del valore della quota di partecipazione che, a sua volta, dipende dall’andamento del valore e dalla redditività delle società e degli strumenti finanziari in cui il patrimonio del FIA è investito. Pertanto, l’investimento in un FIA non offre alcuna garanzia di rendimento né di restituzione, in tutto o in parte, del capitale investito all’atto dell’acquisto o della sottoscrizione delle quote. Al riguardo, si sottolinea che il patrimonio del FIA è normalmente investito in misura rilevante in strumenti finanziari emessi da società non quotate, che per loro natura e in ragione alla loro difficile liquidabilità, comportano livelli di rischio superiori a quelli che caratterizzano gli investimenti in strumenti finanziari quotati.
Alla luce delle caratteristiche della politica di investimento, i rischi connessi all’investimento nei FIA attualmente gestiti dalla SGR sono sintetizzabili come segue:
- orizzonte temporale di medio-lungo termine e non agevole liquidazione delle quote di partecipazione al FIA in forma chiusa. Nel prendere in considerazione un investimento in FIA strutturati in forma chiusa, l’Investitore deve valutare che tale investimento è di medio – lungo termine, derivandone conseguentemente l’assunzione di tutti i rischi propri di tali tipologie di investimenti, tra i quali anche la possibile variabilità nel tempo dei fattori economico – finanziari presi a riferimento al momento della sottoscrizione e/o dell’acquisto delle quote. Inoltre, non è possibile ottenere la liquidazione della quota fino alla scadenza del termine di durata del FIA stesso, fatta eccezione per i rimborsi anticipati parziali pro–quota e l’eventuale liquidazione anticipata dello stesso. Ne consegue che l’unico modo per l’Investitore di ottenere lo smobilizzo dei capitali investiti nel FIA in forma chiusa prima della sua scadenza consiste nella vendita delle quote acquistate e/o sottoscritte. Il trasferimento delle quote è comunque soggetto a specifiche previsioni del Regolamento e al consenso della SGR, per cui non vi è garanzia alcuna che le quote possano essere cedute in tempi ragionevoli nemmeno sulla base di un accordo tra privati;
- non agevole valutazione degli strumenti finanziari in società non quotate. Ai fini della valutazione degli strumenti finanziari di società non quotate detenute dal FIA, la SGR adotta criteri e procedure di valutazione secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Tuttavia, trattandosi di società non quotate su un mercato regolamentato, e in mancanza di un prezzo di riferimento, possono insorgere difficoltà nella determinazione del valore dei titoli oggetto di investimento;
- rischio di credito connesso alla solvibilità delle società in portafoglio oggetto dell’investimento da parte del FIA nonché al rischio di ritardi o inadempienze nei richiami di capitale da parte degli Investitori;
- sebbene il FIA abbia come obiettivo principale l’investimento in strumenti finanziari di debito non quotati in un mercato regolamentato, la politica di investimento prevede che il suo patrimonio possa essere investito in misura residuale anche in partecipazioni in società non quotate, che comportano livelli di rischio superiori rispetto ad analoghe operazioni effettuate a favore di società aventi titoli quotati. Lo smobilizzo delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dal FIA in società non quotate, richiede, in generale, tempi non immediati. Eventuali difficoltà nella fase di dismissione delle partecipazioni potrebbero ritardare il rimborso delle quote oltre i termini di scadenza e liquidazione del FIA. Tali difficoltà potrebbero riflettersi sul prezzo di vendita delle partecipazioni detenute e, conseguentemente, sul valore della quota. Sussiste, infatti, il rischio che il FIA non sia in grado di dismettere, in termini vantaggiosi o comunque ad un prezzo superiore a quello di acquisto o alla valutazione effettuata dalle stesse, le predette partecipazioni né che, a seguito di tale dismissione, lo stesso possa recuperare, in tutto o in parte, il capitale investito. Inoltre, le società non quotate non sono assoggettate ad un sistema di controllo analogo a quello delle società quotate e ciò comporta, fra l’altro, l’indisponibilità di un flusso di informazioni almeno pari, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, a quello disponibile con riferimento agli emittenti titoli quotati.
L’esame della politica di investimento propria di ciascun FIA consente al cliente l’individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione del FIA stesso. Maggiori dettagli relativi ai principali profili di rischio connessi all’investimento in ciascun FIA gestito dalla SGR sono inoltre contenuti nei relativi regolamento di gestione e nella documentazione di offerta.
Risk Warnings
Di seguito si rappresentano indicazioni circa i rischi relativi ai principali tipi di strumenti finanziari in relazione ai quali Equita Capital SGR fornisce i propri servizi. Facciamo tuttavia presente che, in considerazione della vostra classificazione e come consentito dalla Direttiva, Equita Capital SGR considererà che abbiate sia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi che vi verranno prestati sia siate finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i vostri obiettivi di investimento.
Informazioni sugli strumenti finanziari
Gli strumenti finanziari non complessi
Sono considerati strumenti finanziari non complessi le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazioni e altri titoli di debito (escluse le obbligazioni in titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati. Sono altresì considerati strumenti finanziari non complessi tutti gli strumenti per i quali esista una possibilità frequente di trattazione, i cui prezzi sono pubblicamente disponibili o convalidati da sistemi di validazione indipendenti. Sono comunque esclusi gli strumenti finanziari derivati.
Strumenti finanziari complessi
Sono considerati strumenti finanziari complessi tutti gli strumenti derivati e gli strumenti finanziari non indicati al punto a.1 o per i quali non esista una possibilità frequente di trattazione, dei prezzi pubblicamente disponibili o convalidati da un sistema di validazione indipendente.
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi
- La variabile del prezzo dello strumento finanziario
- La liquidità
- La divisa in cui è denominato
- Gli altri fattori fonti di rischi generali
1. La variabile del prezzo dello strumento finanziario
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
- Titoli di capitale e titoli di debito
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
✓ acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
✓ acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
- Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
- Il rischio emittente
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.
Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
- Il rischio di tasso di interesse
Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.
Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.
In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.
E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
- Il rischio di credito
E' il rischio che l'emittente non paghi le cedole e/o rimborsi il capitale, perché è in grosse difficoltà o perché è fallito. Si può misurare con:
✓ la probabilità attesa di fallimento dell'emittente (cosiddetto default)
✓ la valutazione delle agenzie di rating, tipicamente espressa in lettere (cosiddetto rating).
Se sale la probabilità attesa di fallimento (default) sale il rischio di credito. Se il rating scende sale il rischio di credito.
- Il rischio di mercato
E' il rischio di subire perdite a causa delle variazioni dei prezzi o dell'andamento generale del mercato. Si può misurare con la volatilità e il valore a rischio (cosiddetto VaR). Se sale la volatilità e/o il VaR sale il rischio di mercato.
- Il rischio di liquidità
E' il rischio di non riuscire a disinvestire rapidamente il titolo acquistato, qualora se ne presenti la necessità, ovvero di farlo perdendo molto rispetto alla somma investita. Si può anche misurare tenendo conto del numero e della frequenza degli scambi (cosiddetto turn-over) realizzati sul titolo. Tipicamente, quanto maggiori sono gli scambi (turn-over) tanto minore è il rischio di liquidità.
- L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.
Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.
Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
2. La liquidità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.
Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.
Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
3. La divisa di denominazione
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
4. Gli altri fattori fonte di rischi generali
- Denaro e valori depositati
L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
- Commissioni ed altri oneri
Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
- Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
- Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
- Rischi associati all'insolvenza dell'emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (bail-in)
In data 16 novembre 2015, è stata recepita all’interno del nostro ordinamento la Direttiva 2014/59/UE (BRRD) per mezzo dei D. Lgs nn. 180 e 181.
La nuova disciplina si pone l’obiettivo di consentire una gestione ordinata e tempestiva della crisi di banche e imprese di investimento1 da parte di un’Autorità di risoluzione (nell’ordinamento domestico Banca d’Italia) attraverso l’utilizzo di risorse del settore privato, escludendo interventi pubblici che di fatto graverebbero sui contribuenti. Ciò al fine di assicurare continuità alla prestazione dei servizi essenziali, il ripristino di condizioni di sostenibilità economica della parte sana dell’intermediario e la liquidazione delle parti restanti.
L’Autorità di risoluzione, quando si verificano i presupposti indicati dalla disciplina (dissesto o rischio di dissesto non superabili con misure alternative), valuta l’adozione di una o più misure, tra cui:
a) riduzione o conversione di azioni e altri strumenti di capitale (ivi compresi i prestiti subordinati);
b) “bail-in”, che consiste nella riduzione o azzeramento dei diritti degli azionisti e dei creditori (tra cui gli obbligazionisti) o nella conversione in strumenti di capitale dei diritti di questi ultimi.
Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca (o impresa di investimento) secondo le procedure ordinarie.
Possono essere destinatarie delle misure sopra indicate non solo banche/Sim italiane, ma anche banche/imprese di investimento di altri paesi UE o di paesi terzi con succursale in un paese UE. Le azioni e gli altri strumenti di capitale, le obbligazioni e gli altri strumenti di debito, nonché i derivati emessi o stipulati dalle banche/imprese di investimento appena menzionate, possono subire, in caso di crisi di queste ultime, riduzione o azzeramento del rispettivo valore, a prescindere dalla data di emissione/stipula.
Il “bail-in” si applica seguendo una gerarchia specifica, secondo la quale chi investe in strumenti di capitale (azioni, prestiti subordinati) sostiene prima degli altri le eventuali perdite. In particolare, le gerarchia di intervento a copertura delle perdite della banca/impresa di investimento è in sintesi la seguente:
✓ azioni;
✓ prestiti subordinati;
✓ obbligazioni senior e altre passività ammissibili;
✓ depositi intestati a persone fisiche, microimprese o PMI, per l’importo eccedente €100.000 (fino a tale soglia sono infatti esclusi dal bail-in).